Art. 63

Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

In vigore dal 26 giu 2013
Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati 1.   Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (26), e che eserciti presso un ente gli incarichi di cui all' della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (27), all' della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (28), o all' della direttiva 2009/65/CE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia almeno l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale ente di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio degli incarichi sopra citati, tali da: a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti, b) pregiudicare la continuità di funzionamento dell'ente; c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve. Gli Stati membri dispongono almeno che una persona di cui al primo comma abbia altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui tale persona venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente presso il quale detta persona svolge tale incarico. 2.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo. Tale comunicazione è contemporaneamente trasmessa all'organo di gestione dell'ente, salvo esistano validi motivi per agire diversamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo