Art. 65

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

In vigore dal 26 giu 2013
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative 1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all' e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative relative alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano a enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, le sanzioni possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale. 3.   Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Fatte salve altre disposizioni pertinenti stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013, tali poteri comprendono: a) il potere di esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie ad assolvere i compiti delle autorità competenti, comprese le informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici: i) enti stabiliti nello Stato membro interessato; ii) società di partecipazione finanziaria stabilite nello Stato membro interessato; iii) società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato; iv) società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato; v) persone appartenenti alle entità di cui ai punti da i) a iv); vi) terzi cui le entità di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative; b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato ove necessario per svolgere i compiti delle autorità competenti, compreso: i) il diritto di chiedere la presentazione di documenti; ii) il potere di esaminare i libri e i documenti contabili dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti; iii) il potere di ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), o dai loro rappresentanti o dal loro personale, e iv) il potere di organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine; c) il potere, fatte salve altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione, di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso gli stabilimenti delle persone giuridiche di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e di qualsiasi altra impresa soggetta alla vigilanza su base consolidata, nei casi in cui un'autorità competente sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, previa notifica alle autorità competenti interessate. Se un'ispezione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale, tale autorizzazione 0richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo