Art. 64
Poteri di vigilanza e poteri di irrogare sanzioni
In vigore dal 26 giu 2013
Poteri di vigilanza e poteri di irrogare sanzioni
1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza che permettono loro di intervenire nell'attività degli enti e che sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui in particolare il diritto di revoca di un'autorizzazione conformemente all', i poteri previsti all' e i poteri previsti agli .
2. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza e i loro poteri di irrogare sanzioni conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
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