Art. 66
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative per le violazioni dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate
In vigore dal 26 giu 2013
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative per le violazioni dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate
1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano sanzioni amministrative e altre misure amministrative almeno nei casi in cui:
a)
si svolga, a titolo professionale, l'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili, senza essere un ente creditizio, in violazione dell';
b)
si avvii l'attività di ente creditizio senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell' ;
c)
si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi le soglie di cui all', paragrafo 1 o in modo che l'ente creditizio divenga una propria filiazione, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio in cui si cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, durante il periodo di valutazione o nonostante l'opposizione delle autorità competenti, in violazione dell', paragrafo 1;
d)
si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si riduca la propria partecipazione qualificata, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto delle soglie di cui all' o in modo che l'ente creditizio cessi di essere una propria filiazione, senza notificarlo per iscritto all'autorità competente.
2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:
a)
una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;
b)
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
c)
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;
d)
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;
e)
sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato;
f)
sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1.
Se l'impresa di cui al primo comma, lettera c), è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
Storico versioni
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