Art. 5
In vigore dal 30 nov 2009
Per essere oggetto di scambi intracomunitari:
a)
le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito soddisfano le condizioni fissate agli . Essi soddisfano inoltre tutte le condizioni fissate in applicazione degli .
Inoltre:
i)
le uova da cova soddisfano le condizioni di cui all’;
ii)
i pulcini di un giorno soddisfano le condizioni di cui all’;
iii)
il pollame riproduttore e il pollame da reddito soddisfano le condizioni di cui all’.
b)
Il pollame da macellazione soddisfa le condizioni fissate agli e quelle fissate in applicazione degli .
c)
Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento soddisfa le condizioni di cui agli e quelle fissate in applicazione degli .
d)
per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia soddisfa le condizioni fissate in applicazione dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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