Art. 8
In vigore dal 30 nov 2009
1. Al momento della spedizione, le uova da cova:
a)
provengono da branchi:
i)
che hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all’, lettera a), punto i);
ii)
che, se vaccinati, sono stati vaccinati alle condizioni fissate nell’allegato III;
iii)
che:
—
sono stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all’atto di quest’esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa, oppure
—
sono stati sottoposti mensilmente ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, fermo restando che l’ispezione più recente è effettuata al più presto 31 giorni prima della spedizione. Qualora si opti per questa possibilità, il veterinario ufficiale o il veterinario abilitato inoltre esamina i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione. Nel caso in cui i registri o qualsiasi altra informazione diano adito a sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;
b)
essere identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;
c)
essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.
2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell’incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, è necessario informarne l’incubatoio interessato e l’autorità o le autorità competenti per l’incubatoio e il branco di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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