Art. 3

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1o luglio 1991, un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell’allegato II, ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. La Commissione esamina i piani. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, tali piani possono essere approvati oppure, prima della loro approvazione, formare oggetto di modifiche o complementi. 2.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, modifiche o complementi di un programma già approvato conformemente al presente articolo, primo paragrafo, secondo comma, detto paragrafo possono: a) essere approvati su richiesta dello Stato membro interessato, per tener conto dell’evoluzione della situazione in tale Stato membro; o b) essere richiesti, per tener conto dei progressi dei metodi di prevenzione e di controllo delle malattie.
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