Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
Ai fini della presente direttiva per «veterinario ufficiale» e per «paese terzo» si intende il veterinario ufficiale e i paesi terzi quali definiti dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (8). Si applicano inoltre le seguenti definizioni; si intende per: 1) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e gli uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; 2) uova da cova: le uova prodotte dai volatili, destinate all'incubazione; 3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti; 4) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova; 5) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; 6) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo; 7) branco: l’insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un’unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente; 8) azienda: un impianto — che può includere uno stabilimento — utilizzato per l’allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito; 9) stabilimento: l’impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività: a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; c) stabilimento di allevamento: i) lo stabilimento per l’allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell’allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, oppure ii) lo stabilimento per l’allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell’allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; d) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno; 10) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli previsti dalla presente direttiva; 11) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro, approvato dalla competente autorità veterinaria e incaricato, sotto la responsabilità della medesima, di effettuare i test diagnostici prescritti dalla presente direttiva; 12) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all’esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento; 13) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell’allegato V; 14) focolaio: il focolaio secondo la definizione di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (9); 15) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un’osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell’allegato V; 16) macellazione sanitaria: distruzione, soggetta a tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), di tutti i volatili e dei prodotti infetti oppure sospetti d'infezione.
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