Art. 6
In vigore dal 30 nov 2009
Le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore e da reddito provengono:
a)
da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:
i)
devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo dall’autorità competente, in virtù delle norme fissate nell’allegato II, capitolo I;
ii)
all’atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
iii)
devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;
b)
da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame.
Storico versioni
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