Art. 16

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Qualora uno Stato membro elabori o abbia elaborato un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui è sensibile il pollame, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare: a) la situazione della malattia nel suo territorio; b) la giustificazione del programma, data l’entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti; c) la zona geografica in cui il programma sarà applicato; d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test; e) le procedure di controllo del programma; f) le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo; g) le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all’atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma. 2.   La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell’ambito nazionale. 3.   Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
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Art. 16 Direttiva (UE) 2009/158 — Testo vigente | Portale Normativo