Art. 20

In vigore dal 30 nov 2009
Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario: a) conforme al modello appropriato previsto all’allegato IV, completato in conformità con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (12); b) firmato da un veterinario ufficiale; c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; d) valido per la durata di cinque giorni; e) costituito da un unico foglio; f) previsto, generalmente, per un unico destinatario; g) recante un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.
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