Art. 23

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi o da parti di essi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Detto elenco può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. 2.   Per decidere se un paese terzo o una parte di esso possa figurare nell’elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto, in particolare: a) dello stato sanitario del pollame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria generale di questo paese, che possono compromettere la salute della popolazione e il patrimonio zootecnico degli Stati membri; b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda la presenza sul suo territorio di malattie contagiose degli animali, in particolare quelle menzionate nell’elenco dell’Organizzazione mondiale per la salute animale; c) della regolamentazione del paese terzo relativa alla prevenzione e alla lotta contro le malattie degli animali; d) della struttura dei servizi veterinari del paese terzo e dei poteri di cui tali servizi dispongono; e) dell’organizzazione e dell’attuazione, nel paese terzo, della prevenzione e della lotta contro le malattie contagiose degli animali; f) delle garanzie che i paesi terzi possono fornire per quanto riguarda le norme previste dalla presente direttiva; g) dell’osservanza della normativa comunitaria in materia di ormoni e di residui. 3.   L’elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Art. 23 Direttiva (UE) 2009/158 — Testo vigente | Portale Normativo