Art. 20
In vigore dal 30 nov 2009
Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:
a)
conforme al modello appropriato previsto all’allegato IV, completato in conformità con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (12);
b)
firmato da un veterinario ufficiale;
c)
redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
d)
valido per la durata di cinque giorni;
e)
costituito da un unico foglio;
f)
previsto, generalmente, per un unico destinatario;
g)
recante un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.
Storico versioni
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