Art. 14
In vigore dal 30 nov 2009
1. I requisiti degli articoli da 5 a 11 e dell’ non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità, purché esse siano in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il pollame e le uova da cova di cui al paragrafo 1, al momento della spedizione, provengono da branchi:
a)
che hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi;
b)
esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;
c)
che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III;
d)
non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
e)
situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.
Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione viene sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all’allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine viene sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un’infezione avente una prevalenza del 5 %.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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