Art. 14

In vigore dal 30 nov 2009
1.   I requisiti degli articoli da 5 a 11 e dell’ non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità, purché esse siano in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Il pollame e le uova da cova di cui al paragrafo 1, al momento della spedizione, provengono da branchi: a) che hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi; b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame; c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III; d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; e) situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione viene sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all’allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine viene sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un’infezione avente una prevalenza del 5 %. 3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.
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Art. 14 Direttiva (UE) 2009/158 — Testo vigente | Portale Normativo