Art. 13

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell’allegato II, capitolo III A, le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo la decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia (10). 2.   La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire sono fissati sulla scorta del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e in base al programma operativo che la Finlandia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione. 3.   Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un’azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 13 Direttiva (UE) 2009/158 — Testo vigente | Portale Normativo