Art. 5

Art. 5

In vigore dal 30 nov 2009
Per essere oggetto di scambi intracomunitari: a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito soddisfano le condizioni fissate agli . Essi soddisfano inoltre tutte le condizioni fissate in applicazione degli . Inoltre: i) le uova da cova soddisfano le condizioni di cui all’; ii) i pulcini di un giorno soddisfano le condizioni di cui all’; iii) il pollame riproduttore e il pollame da reddito soddisfano le condizioni di cui all’. b) Il pollame da macellazione soddisfa le condizioni fissate agli e quelle fissate in applicazione degli . c) Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento soddisfa le condizioni di cui agli e quelle fissate in applicazione degli . d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia soddisfa le condizioni fissate in applicazione dell’.
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