Art. 10

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo o il territorio terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire simultaneamente tale residenza normale nel territorio di uno Stato membro, ma con l’intenzione di stabilirvela successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in esenzione dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio. 2.   L’ammissione in esenzione dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 8 con le seguenti riserve: a) i termini previsti all’, primo comma, lettera a), e all’, paragrafo 1, sono calcolati a decorrere dalla data dell’importazione; b) il termine di cui all’, paragrafo 1, è calcolato a decorrere dalla data in cui l’interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio della Comunità. 3.   L’ammissione in esenzione è inoltre subordinata all’impegno dell’interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Tale impegno può essere abbinato a una garanzia di cui le autorità competenti precisano la forma e l’importo.
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