Art. 5

In vigore dal 19 ott 2009
Possono beneficiare dell’esenzione solo le persone che avevano la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi. Tuttavia, le autorità competenti possono derogare al primo comma qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.
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