Art. 2

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per: a) «importazioni», le importazioni definite all’ della direttiva 2006/112/CE, come pure l’immissione in consumo all’uscita da uno dei regimi previsti dall’articolo 157, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva o da un regime d’ammissione temporanea o di transito; b) «beni personali», i beni destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, nonché le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella; c) «effetti e oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa e il mobilio o l’attrezzatura destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia; d) «prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori e bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nei codici NC da 2203 a 2208 ; e) «Comunità», i territori degli Stati membri in cui si applica la direttiva 2006/112/CE. 2.   I beni personali non devono riflettere, per la loro natura o quantità, nessuna preoccupazione d’ordine commerciale, né essere destinati a un’attività economica ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:132:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo