Art. 6
In vigore dal 19 ott 2009
Sono esclusi dall’esenzione:
a)
i prodotti alcolici;
b)
i tabacchi e i prodotti del tabacco;
c)
i mezzi di trasporto a carattere commerciale;
d)
i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.
Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali.
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