Art. 6

Art. 6

In vigore dal 19 ott 2009
Sono esclusi dall’esenzione: a) i prodotti alcolici; b) i tabacchi e i prodotti del tabacco; c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale; d) i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni. Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali.
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