Art. 8

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. 2.   Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione del tipo e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.
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