Art. 13

In vigore dal 19 ott 2009
Possono beneficiare dell’esenzione unicamente le persone che: a) hanno la residenza normale fuori dalla Comunità da almeno dodici mesi consecutivi; b) forniscono una prova del loro matrimonio. Possono essere, tuttavia, consentite deroghe alla norma di cui al primo comma, lettera a), qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.
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