Art. 15

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Salvo circostanze eccezionali, l’esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati: a) al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio; e b) al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio. Nel caso di cui alla lettera a), l’esenzione può essere subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità. 2.   L’importazione dei beni che godono dell’esenzione può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1.
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