Art. 12
In vigore dal 19 ott 2009
1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli da 13 a 16, i corredi e gli oggetti mobili anche nuovi appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale nel territorio della Comunità in occasione del proprio matrimonio.
Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al primo comma da parte di persone aventi la residenza normale fuori della Comunità. Tale esenzione è applicabile ai regali il cui valore non supera 200 EUR. Gli Stati membri possono, tuttavia, accordare un esonero superiore a 200 EUR purché il valore dei singoli regali ammessi in esenzione non superi 1 000 EUR.
2. Gli Stati membri possono subordinare l’ammissione in esenzione dei beni contemplati al paragrafo 1, primo comma, alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio d’origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.
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