Art. 7
In vigore dal 19 ott 2009
1. Salvo circostanze particolari, l’esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l’importazione definitiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nella Comunità.
2. L’importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine previsto dal paragrafo 1.
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