Art. 30

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Fatti salvi gli sono ammessi in esenzione i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo o in un territorio terzo in prossimità immediata del territorio della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nella Comunità in prossimità immediata del paese o del territorio considerato. Sono inoltre ammessi in esenzione i cavalli di razza pura di età non superiore a sei mesi nati nel paese terzo o territorio terzo da un animale coperto nella Comunità e successivamente esportato temporaneamente per partorire. 2.   Per beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, i prodotti dell’allevamento devono provenire da animali che sono stati allevati, acquistati o importati secondo le condizioni generali di imposizione dello Stato membro d’importazione.
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