Art. 35
In vigore dal 19 ott 2009
1. L’esenzione è limitata alle quantità di sementi, concimi o altri prodotti necessari ai bisogni della coltivazione dei fondi.
Essa è accordata solo per sementi, concimi o altri prodotti direttamente introdotti nella Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.
2. L’esenzione può essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:132:oj#art-35