Art. 37
In vigore dal 19 ott 2009
1. Oltre all’esenzione prevista all’articolo 143, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e fatto salvo l’ della presente direttiva sono ammessi in esenzione:
a)
le sostanze terapeutiche di origine umana;
b)
i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni;
c)
i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali.
2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:
a)
«sostanze terapeutiche di origine umana», il sangue umano e i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobulina umana, fibrinogeno umano);
b)
«reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l’individuazione delle incompatibilità sanguigne;
c)
«reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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