Art. 37

Art. 37

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Oltre all’esenzione prevista all’articolo 143, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e fatto salvo l’ della presente direttiva sono ammessi in esenzione: a) le sostanze terapeutiche di origine umana; b) i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni; c) i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali. 2.   Ai fini del paragrafo 1 si intende per: a) «sostanze terapeutiche di origine umana», il sangue umano e i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobulina umana, fibrinogeno umano); b) «reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l’individuazione delle incompatibilità sanguigne; c) «reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani.
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