Art. 38
In vigore dal 19 ott 2009
L’esenzione è limitata ai prodotti:
a)
che sono destinati ad organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti, per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici, esclusa ogni operazione commerciale;
b)
che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese o territorio di provenienza;
c)
che sono contenuti in recipienti muniti di una etichetta speciale di identificazione.
Storico versioni
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