Art. 43
In vigore dal 19 ott 2009
1. Fatti salvi gli sono ammessi in esenzione:
a)
i beni di prima necessità acquistati a titolo gratuito e importati da enti statali o da altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per essere distribuiti gratuitamente a persone bisognose;
b)
i beni di qualsiasi natura inviati a titolo gratuito da persona o ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di natura commerciale da parte loro, a enti statali o ad altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose;
c)
i beni strumentali e il materiale d’ufficio, inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di carattere commerciale da parte loro, a enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, destinati a essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da essi perseguiti.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per «beni di prima necessità» si intendono i beni indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone, come i generi alimentari, le medicine, gli indumenti e le coperte.
Storico versioni
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