Art. 46
In vigore dal 19 ott 2009
1. I beni di cui all’ non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario dell’esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito, per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b), di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente abilitato a beneficiare dell’esenzione in applicazione degli , l’esenzione resta acquisita se tale ente utilizza i beni in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell’IVA all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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