Art. 51

In vigore dal 19 ott 2009
Fatti salvi gli articoli da 52 a 57, sono ammessi in esenzione i beni importati da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico, autorizzati dalle autorità competenti, per essere: a) distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri; b) messi gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati. Sono parimenti ammessi al beneficio dell’esenzione, alle stesse condizioni, i beni importati dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle loro necessità per tutta la durata del loro intervento.
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