Art. 53

In vigore dal 19 ott 2009
La concessione dell’esenzione è subordinata a una decisione della Commissione che delibera, su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati, con procedura d’urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione dell’esenzione. In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l’importazione delle merci per gli scopi previsti all’ sospendendo la relativa IVA, con l’impegno dell’ente importatore di pagarla qualora l’esenzione non fosse concessa.
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