Art. 58

In vigore dal 19 ott 2009
Sono ammessi in esenzione, purché gli interessati forniscano prove considerate sufficienti dalle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale: a) le decorazioni concesse dal governo di un paese terzo a persone aventi la residenza normale nella Comunità; b) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che, concessi in un paese terzo o in un territorio terzo a persone aventi la loro residenza normale nella Comunità in omaggio all’attività da esse svolta in campi quali le arti, le scienze, lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento, sono importati da queste stesse persone; c) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo o in un territorio terzo per essere conferiti, per gli stessi fini di cui alla lettera b), nel territorio della Comunità; d) i premi, i trofei e i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo o in un territorio terzo, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche alcun intento di carattere commerciale.
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