Art. 61
In vigore dal 19 ott 2009
L’esenzione è accordata solo a condizione che:
a)
gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale;
b)
non riflettano per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale;
c)
e non siano utilizzati a fini commerciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:132:oj#art-61