Art. 56
In vigore dal 19 ott 2009
1. Quando i beni di cui all’, primo comma, lettera b), cessano di essere utilizzati dalle vittime di catastrofi, essi non possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’ o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera a), l’esenzione resta acquisita se tali enti utilizzano i beni in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell’IVA secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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