Art. 65

In vigore dal 19 ott 2009
1.   L’esenzione è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti: a) gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell’impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono; b) ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composta di più documenti, una sola copia di ciascun documento; c) gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), le spedizioni contenenti varie copie di un medesimo documento possono beneficiare dell’esenzione se il loro peso lordo totale non supera 1 kg.
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