Art. 69
In vigore dal 19 ott 2009
L’esenzione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), è limitata alle merci:
a)
che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione; e
b)
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.
Storico versioni
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