Art. 48
In vigore dal 19 ott 2009
1. Sono ammessi in esenzione i beni appositamente concepiti per l’educazione, l’occupazione e la promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone fisicamente o psichicamente disabili, se tali beni sono:
a)
importati da istituti o organizzazioni che si propongono come attività principale l’educazione o l’assistenza di tali persone e sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in esenzione; e
b)
inviati a tali istituti o organizzazioni a titolo gratuito e senza alcun intento di carattere commerciale da parte del donatore.
2. L’esenzione si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici, che si adattano agli oggetti considerati, come pure agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di tali oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in esenzione o che potrebbero beneficiare dell’esenzione al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi, accessori specifici o utensili.
3. I beni ammessi in esenzione non possono essere usati a fini diversi da quelli dell’educazione, occupazione e promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone disabili.
Storico versioni
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