Art. 47

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Gli enti di cui all’, che non soddisfano più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedono di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti. 2.   I beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti. 3.   I beni utilizzati dall’ente beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti all’ sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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