Art. 39

In vigore dal 19 ott 2009
L’esenzione si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origine umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tessutali, nonché ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi.
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