Art. 40

In vigore dal 19 ott 2009
Sono ammesse in esenzione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie impiegate nella fabbricazione di medicinali, che sono inviate ai destinatari autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali spedizioni in franchigia.
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