Art. 26
In vigore dal 19 ott 2009
1. L’esenzione è limitata ai beni d’investimento e agli altri beni strumentali che:
a)
salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per un periodo minimo di dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o nel territorio terzo da cui è trasferita;
b)
sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento;
c)
sono destinati all’esercizio di un’attività non esentata in virtù degli articoli 132, 133, 135 e 136 della direttiva 2006/112/CE;
d)
sono in rapporto con la natura e l’entità dell’impresa considerata.
2. Fino all’entrata in vigore delle norme comuni di cui all’articolo 176, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono escludere totalmente o parzialmente dall’esenzione i beni d’investimento per i quali si sono avvalsi dell’articolo 176, secondo comma, di detta direttiva.
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