Art. 23

In vigore dal 19 ott 2009
Sono ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 EUR. Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 EUR. Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall’esenzione di cui al primo comma, prima frase, i beni importati nell’ambito di una vendita per corrispondenza.
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