Art. 25

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, gli stessi possono, fatti salvi gli articoli da 26 a 29, ammettere in esenzione le importazioni dei beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività nel paese terzo o territorio terzo di provenienza per esercitare un’attività simile nella Comunità e che hanno dichiarato, anticipatamente, l’inizio di tali attività alle autorità competenti dello Stato membro dell’attività conformemente all’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, il bestiame vivo beneficia anch’esso dell’esenzione. 2.   Ai fini del paragrafo 1 si intende per: a) «attività», un’attività economica prevista all’, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; b) «impresa», un’unità economica autonoma di produzione o servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:132:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo