Art. 25
In vigore dal 19 ott 2009
1. Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, gli stessi possono, fatti salvi gli articoli da 26 a 29, ammettere in esenzione le importazioni dei beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività nel paese terzo o territorio terzo di provenienza per esercitare un’attività simile nella Comunità e che hanno dichiarato, anticipatamente, l’inizio di tali attività alle autorità competenti dello Stato membro dell’attività conformemente all’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, il bestiame vivo beneficia anch’esso dell’esenzione.
2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:
a)
«attività», un’attività economica prevista all’, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;
b)
«impresa», un’unità economica autonoma di produzione o servizi.
Storico versioni
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