Art. 13
In vigore dal 16 set 2009
1. Se si avvale della procedura di cui all’, prima di avviare la produzione il fabbricante invia all’organismo di controllo autorizzato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE o l’attestato di idoneità un documento che stabilisce i procedimenti di fabbricazione nonché l’insieme delle disposizioni prestabilite e sistematiche che saranno attuate per garantire la conformità dei recipienti alle norme armonizzate di cui all’, paragrafo 1, o al modello approvato.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 comprende in particolare:
a)
una descrizione dei mezzi di produzione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;
b)
un fascicolo di controllo che indichi gli esami e le prove appropriate, con le relative modalità e frequenze di esecuzione, da eseguirsi nel corso della fabbricazione;
c)
l’impegno di eseguire gli esami e le prove conformemente al fascicolo di controllo di cui alla lettera b) e di effettuare una prova idraulica oppure, con l’accordo dello Stato membro, una prova pneumatica con una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di calcolo su ciascun recipiente fabbricato;
tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e sufficientemente indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
d)
l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di deposito, nonché la data di inizio della fabbricazione.
3. Inoltre, ove il prodotto PS × V sia superiore a 200 bar/l, il fabbricante autorizza l’accesso ai luoghi di fabbricazione e di deposito all’organismo incaricato della sorveglianza CE a fini di controllo, gli consente il prelievo dei recipienti e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:
a)
la documentazione tecnica di costruzione;
b)
il fascicolo di controllo;
c)
eventualmente l’attestato di certificazione CE oppure l’attestato di idoneità;
d)
una relazione degli esami e delle prove eseguiti.
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