Art. 5

In vigore dal 16 set 2009
1.   Gli Stati membri presumono conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva i recipienti muniti di marcatura CE. La conformità dei recipienti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presume la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali. 2.   Gli Stati membri presumono che i recipienti, per i quali non vi siano le norme di cui al paragrafo 1, secondo comma, o per i quali il fabbricante abbia applicato solo parzialmente, o non abbia applicato affatto le suddette norme, siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I se, dopo aver ricevuto un attestato di certificazione CE, ne sia stata attestata la conformità al modello approvato con l’apposizione della marcatura CE. 3.   Qualora dei recipienti siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformità di tali recipienti alle disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive applicabili ai recipienti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse, che accompagnano i recipienti.
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